1. I centri di cui al presente articolo organizzano corsi facoltativi propedeutici all'esame presso la commissione di cui all'articolo 3 e di specializzazione.
2. I programmi divulgati nei corsi devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
3. L'ammissione ai corsi propedeutici è subordinata al possesso, da parte degli allievi, dei requisiti di cui all'articolo 4.
4. L'ammissione ai corsi di specializzazione è subordinata al possesso, da parte degli allievi, di una delle licenze di cui all'articolo 6.
5. Il personale docente dei corsi di cui al comma 1 deve comunque essere in possesso di una delle licenze di cui all'articolo 6 inerente la materia insegnata, ad esclusione delle materie giuridiche e sanitarie di primo soccorso, il cui insegnamento