Art. 14.
(Centri di formazione e specializzazione).

      1. I centri di cui al presente articolo organizzano corsi facoltativi propedeutici all'esame presso la commissione di cui all'articolo 3 e di specializzazione.
      2. I programmi divulgati nei corsi devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
      3. L'ammissione ai corsi propedeutici è subordinata al possesso, da parte degli allievi, dei requisiti di cui all'articolo 4.
      4. L'ammissione ai corsi di specializzazione è subordinata al possesso, da parte degli allievi, di una delle licenze di cui all'articolo 6.
      5. Il personale docente dei corsi di cui al comma 1 deve comunque essere in possesso di una delle licenze di cui all'articolo 6 inerente la materia insegnata, ad esclusione delle materie giuridiche e sanitarie di primo soccorso, il cui insegnamento

 

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deve essere effettuato da personale in possesso dell'autorizzazione concessa rispettivamente dal dipartimento e dal Ministero della salute.
      6. I centri di cui al presente articolo non possono svolgere attività lavorative diverse dall'insegnamento.